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lucisano domenico
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RICORSO D'URGENZA EX ART 700  CONTRO TIMPOVERISCO - LA MEMORIA TIM Empty RICORSO D'URGENZA EX ART 700 CONTRO TIMPOVERISCO - LA MEMORIA TIM

Sab Mar 16, 2019 12:20 pm
L’adagio (sempreverde) del bue e dell’asino


… E poi,  quando il gioco si fa duro…..i duri iniziano a giocare!
Ipse dixit John Belushi…

E fin qui ci siamo ed anche d’accordo. Il problema è che, a volte, i duri non sono puri, come si preferirebbe e come vorrebbe la rima e non gli interessa, poi, tanto giocare,  ma soltanto vincere (o forse tentare di non perdere) e per questo mettono in campo tutto  ciò che la furbizia gli suggerisce per ottenere tale risultato, riscoprendosi tutti seguaci  delle teorie machiavelliche.

La strada maestra in Italia, per fare ciò, è la delegittimazione, ovvero lo screditamento di chi si contrappone , attraverso quella che viene definita la macchina del fango.
Purtroppo, per i delegittimanti, però se non sei un personaggio pubblico o uno che ha già avuto una qualche visibilità, tutto ciò diventa più difficoltoso da attuare; non ci sono gossip, tendenze strane vere o false da mettere in piazza….., vizi su cui potere sparlare, non sei neanche un frequentatore di facebook o cose simili da cui piluccare…..insomma un disastro!

Ma si sa, il potere, quello forte, come quello della pluripremiata Telecom, riesce sempre a trovare un bandolo per (tentare di) far valere le sue ragioni…… Ed è così che, senza impegnative e stressanti riunioni di brainstorming, si mette in pratica la più antesignana delle strategie che fanno parte della mentalità di chi non ha la coscienza cristallina: negare tutto, farlo a voce alta, magari facendosi supportare da qualche blasonato professionista di cui si è “acquisita” la fiducia  e contrattaccare  chi si contrappone, urlando che tutto ciò che egli sostiene è falso, anzi di più, platealmente falso!

Su questo refrain  si impernia tutta la memoria presentata da Tim al Tribunale di Milano dove, il 27 corrente mese, sarà discusso il ricorso per la inibizione di questo Forum, con le immancabili speculazioni sulla validità del foro di Milano prescelto da Tim. Cosa che si poteva evitare, secondo noi,  sostenendo – più semplicemente e più realisticamente - che quello di Roma, sebbene più comodo per lo studio legale di Roma che assiste Tim, era già a conoscenza di troppe cose, il che poteva essere anche una ghiotta occasione di ostentare trasparenza.
Così come non si è persa l’occasione di "spiegare" al giudice del perché il ricorso è stato proposto contro Target e, poi, anche contro la persona del sottoscritto, come se Target avesse un altro strumento per esprimersi se non per il tramite del sottoscritto……      

E noi, che nulla abbiamo da nascondere, sottoponiamo a tutti  gli avventori di questo forum una delle questioni principali di tale memoria. Questa la frase testuale incriminata, contenuta al punto 9) dell’accordo commerciale sottoscritto tra Target srl  e Telecom a maggio del 2010:


“Le parti concordano che nel caso in cui Target i) non inviasse lettera di recesso dal contratto di franchising di cui alla premessa a), con efficacia al più tardi entro il Settembre 2010, o ii) non stipulasse il contratto di franchising con Telecom di cui al precedente articolo 2, Telecom potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente accordo nonché richiedere a Target il pagamento di Euro 295.000 a titolo di penale.”

Quella che segue (testuale) è, invece, la interpretazione -in modalità Timbratta - in cui si esalta il Ch.mo Prof. Avv. Enrico Elio del Prato, nella memoria presentata in data 13 corrente:

“….. dove si afferma che a Target era stata imposta una penale di € 295.000,00, “brandita come un’ascia sulla nuca”, “se non avessimo provveduto a risolvere il contratto con Vodafone e successivamente sottoscritto quello con Telecom”.
Anche questo è falso platealmente, e tendenziosamente volto a creare disappunto nella rete degli affiliati. Basta leggere l’accordo di collaborazione commerciale stipulato tra Telecom e Target prima della stipulazione del contratto di franchising (doc. 7).
Esso prevedeva –diversamente da quanto affermato sul forum- che, una volta cessato il rapporto tra Target e Vodafone, Telecom avrebbe corrisposto a Target, “al fine di favorire l’avviamento del nuovo punto vendita” della stessa Target, complessivamente € 295.000,00
(art. 4). Solo per il caso in cui Target fosse receduta dal contratto di franchising con Telecom nei tre anni successivi alla stipulazione, o, nello stesso termine, il contratto si fosse risolto per inadempimento di Target, quest’ultima sarebbe stata tenuta alla restituzione del medesimo importo. Cioè a restituire quanto percepito da Telecom per favorire l’avvio del puntovendita.
Quanto abbiamo rilevato è confermato da quanto si può ascoltare nella trasmissione Report, dove, intorno al 40° secondo, si ascolta che “dopo un anno intenso di crescita finanziato da TIM per entrare a far parte della sua grande famiglia”.
Ciò conferma la plateale falsità dell’affermazione che si legge sul blog. Il contratto di collaborazione commerciale) (nostro doc. 7 e doc 12 avversario) tra Telecom e Target prevede nell’art. 4 un finanziamento “a titolo di contributo commerciale” di complessivi € 295.000,00 da Telecom a Target (senza alcun obbligo di rimborso), con la previsione, negli artt. 9 e 10, che lo stesso importo sarebbe stato versato da Target a Telecom (cioè restituito) a titolo di penale per il caso di risoluzione per inadempimento ex art. 1456 c.c. imputabile al distributore.
Il che, francamente, non appare affatto squilibrato. Se vengono corrisposti ben 295.000,00 € per avviare l’attività e senza alcun obbligo di rimborso, è palesemente ragionevole pretendere la restituzione di quell’importo.”


Insomma, un articolo di cinque chiarissime righe che non abbisognano né di interpretazioni, né di alcun commento, spiegate – con arzigogolata tautologia - dal professionista che vuole convincerci che esso voleva significare esattamente il contrario!!!  

Nei fatti, tutti documentati ed ulteriormente documentabili, Target doveva, così come poi avvenne:
1° recedere dal contratto Vodafone, e quindi smantellare quel brand-format dal punto vendita;
2° predisporre i locali secondo i canoni del nuovo brand- formato Tim;
3° sottoscrivere il contratto Tim, sottoposto alla sua attenzione solo due giorni prima della formalizzazione (ed ancora aspettiamo la prova del contrario), tenendo conto che nel caso di mancata sottoscrizione del contratto, Target si sarebbe trovata letteralmente in mezzo ad una strada, con il contratto Vodafone già rescisso ed anche una penale da pagare di ben  € 295.000


Questo è quanto risulta documentalmente e per spiacevole evidenza di chi ha tanto profuso, per confondere più che per chiarire, precisiamo che non poteva trattarsi di restituzione dell’importo ricevuto, poiché Target non aveva ricevuto ancora  un …. bel niente. Riceverà soltanto nei primi mesi del 2011 attraverso tre tranches.

Quindi riteniamo di poter confermare ulteriormente che si è trattata di “un'ascia brandita sulla nuca”, così come dobbiamo partecipare che abbiamo dato mandato al nostro legale di verificare se le accuse  di falsità rivolteci ripetutamente in occasione del ricorso ex art. 700 cpc di Tim e nella successiva memoria  siano rilevanti per ogni nostra legittima tutela.


E A QUESTO PUNTO LA DOMANDA E' D'OBBLIGO:
CHI E' IL BUE? CHI E' L'ASINO?


Ultima modifica di lucisano domenico il Sab Mar 23, 2019 7:27 am - modificato 3 volte.
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giuseppe1960
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RICORSO D'URGENZA EX ART 700  CONTRO TIMPOVERISCO - LA MEMORIA TIM Empty Re: RICORSO D'URGENZA EX ART 700 CONTRO TIMPOVERISCO - LA MEMORIA TIM

Dom Mar 17, 2019 9:47 am
Buongiorno Domenico, ho letto il tuo ultimo post sulla memoria presentata da Tim e ne sono rimasto del tutto sconcertato! Shocked

Mi domando e ti domando: ma stando così le cose, non ci sarebbero gli estremi di una sorta di coercizione? Rolling Eyes

E poi una seconda domanda: lo sfacciato tentativo di rimescolare goffamente le carte, tacciando anche te di "plateale falso" non risulta anche offensivo nei confronti della corte? affraid  affraid

Ti auguro le migliori fortune, questa gente così arrogante, pretende per legge il rispetto che non è stata in grado di guadagnarsi sul campo con comportamenti improntati alla correttezza. Anzi,  questi SIGNORONI  rivendicano il diritto di potere continuare a sfruttare tutti senza essere disturbati. pirat

CHE GRANDE VERGOGNA!
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